La Legge di Stabilità 2016 introduce la possibilità, per le società di persone e di capitali, di assegnazione agevolata ai soci di beni sociali.
In linea generale stando all’interpretazione della norma, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, le disposizioni si rivolgono alle società di persone e di capitali e consentono, entro il 30.09.2016, di assegnare o cedere ai soci i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e di beni mobili iscritti in pubblici registri diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa.
Una condizione da rispettare è che tutti i soci risultino iscritti al libro soci (ove prescritto) alla data del 30.09.2015 oppure che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
La società che assegna il bene al socio, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP in misura dell’8{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11}. L’imposta sostitutiva sale al 10,5{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} per le società non operative.
Le riserve in sospensione di imposta, annullate per effetto dell’assegnazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Per quanto, invece, riguarda l’applicazione delle imposte indirette, la norma prevede che per le cessioni e le assegnazioni di beni ai soci le aliquote dell’imposta proporzionale di registro (eventualmente applicabili) siano ridotte della metà e le imposte ipotecarie e catastali siano applicate in misura fissa.
Infine, poiché la norma nulla prevede ai fini Iva si devono seguire le regole ordinarie.
Per completare l’analisi dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, torna utile fare un breve approfondimento sui beni oggetto dell’agevolazione, la cui individuazione potrebbe non essere del tutto scontata. La norma, infatti, fa riferimento ai beni mobili registrati non utilizzati come strumentali nell’impresa e ai beni immobili diversi da quelli indicati nell’art. 43, primo periodo, c. 2, TUIR che sono stati più volte indicati come gli immobili strumentali per destinazione. Pertanto, per esclusione, dovrebbero considerarsi oggetto dell’agevolazione i seguenti beni immobili:
a) immobili-merce;
b) immobili-patrimonio;
c) immobili strumentali per natura.
Questa elencazione, senza le dovute precisazioni, potrebbe trarre in inganno.
A parte le cessioni o assegnazioni di immobili-merce e di immobili-patrimonio che sono senz’altro agevolabili (a patto che siano correttamente individuati), la locuzione ” immobili strumentali per natura” non deve portare a considerarli agevolabili tout court, ma solo nel caso in cui gli stessi non siano utilizzati direttamente come beni strumentali dell’impresa. In buona sostanza la ratio della norma sembra essere quella di consentire l’uscita agevolata dalla società di tutti quei beni che non sono utilizzati come strumentali nell’attività. Un dubbio potrebbe riguardare quei beni immobili strumentali per natura delle società immobiliari di gestione.
Si sottolinea in proposito che secondo l’orientamento della Cassazione essi non sarebbero strumentali per destinazione nel caso in cui siano detenuti per la locazione.
Febbraio 2016