L’asseverazione è il documento redatto da una banca, ovvero da uno degli altri soggetti indicati al comma 9 dell’art. 183 del Codice degli appalti, allo scopo di valutare ed attestare la coerenza e l’equilibrio del PEF, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio, dunque la possibilità di realizzare l’opera pubblica con il ricorso al capitale privato, nonché la congruenza dei dati del PEF con la bozza di convenzione.
Tale valutazione deve avvenire sulla scorta dei seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell’asseverazione
- prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;
- prezzo che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- canone che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione;
- tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
- durata della concessione;
- struttura finanziaria dell’operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico finanziario;
- costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.
L’asseverazione del piano economico finanziario è volta a fornire all’Amministrazione una valutazione, resa da un soggetto terzo munito di competenza specifica, circa la validità e fattibilità economica dello stesso.
PEF ed asseverazione sono, dunque, volti a dare evidenza della capacità dell’offerta (o della proposta) di assicurare l’equilibrio della gestione in termini di capacità deiflussi generati di coprire i costi di gestione, manutenzione e rinnovi, di corrispondere all’Amministrazione quanto dovuto (ad es. un canone), di rimborsare il debito contratto, nonché di assicurare un’adeguata remunerazione del capitale investito.