Come noto a partire dal 1 luglio 2018 tutte le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovranno essere documentate mediante emissione di fattura elettronica.

In questo senso la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 30 Aprile 2018 è intervenuta chiarendo alcuni aspetti fondamentali ai fini del corretto adempimento di tale obbligo. In particolare, l’emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio (articolo 1, commi 909 e ss. della legge di bilancio 2018) nonché nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche previste dalla medesima circolare, le quali indicano una serie di elementi obbligatori in merito al contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori, con riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati *).

La predetta circolare, poi, precisa che allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento.

E’ stata, inoltre, prevista la possibilità dell’emissione della fattura differita nei casi di cessioni plurime avvenute nello stesso periodo di tempo purché al momento della singola operazione le cessioni siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti previsti dalla legge (data, generalità del cedente e del cessionario, descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Tale fattura differita dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo, e dovrà riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A tal fine, sono considerati documenti idonei anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

Sempre in tema di cessioni di benzina e carburanti è bene ricordare che il legislatore ha introdotto particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare questo potrà avvenire mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma,del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha individuato ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ad integrare tale obbligo (provvedimento prot. n.73203 del 4 aprile 2018), vale a dire:

  1. assegni bancari/postali/circolari, vaglia cambiari/postali;
  2. mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’ Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.

Tra gli strumenti espressamente individuati dal legislatore, ed integrati dallo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, figurano anche le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, precisando che sarà considerato valido anche il pagamento avvenuto in un momento diverso rispetto alla cessione (es. carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”).

Infine, va sottolineato il riconoscimento agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante di un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 01.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.

Maggio 2018

*Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Tali informazioni,puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. In tal senso, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.