BIM4VET_ImageWebSe nel precedente esercizio non si è fruito del credito di imposta quest’anno è opportuno controllare se da inizio 2015 al 30.06.2015 si sono effettuati acquisti di beni strumentali superiori a 10.000 euro, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, al fine di fruire del credito d’imposta del 15{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} indicandolo nel quadro RU.

Tale agevolazione non implica alcuna opzione, ma soltanto la compilazione del quadro RU di Unico 2016 (o Unico 2015 in caso di investimenti effettuati nel 2014).

Nello specifico per fruire di questo credito occorre che:

  • i beni siano nuovi e strumentali. A questo proposito la circ. 5/E del 19.02.2015 ha chiarito che assumono rilievo anche le voci che non rientrano nella divisione 28, a condizione che costituiscano dotazione o componenti dell’investimento principale nella divisione 28 (es. computer per far funzionare il macchinario);
  • i beni siano di importo superiore a 10.000 euro, sia per i beni acquistati, che prodotti in economia, che quelli in leasing, che quelli concessi in comodato a terzi, purché forniscano utilità al comodante. Si precisa che l’importo minimo di 10.000 euro si deve considerare in relazione a ciascun progetto di investimento, non ai singoli beni che lo compongono (circ. 5/E del 19.02.2015);
  • i beni siano destinati a strutture produttive localizzate in Italia;
  • i soggetti che ne fruiscono siano titolari di reddito d’impresa (restano esclusi quindi i professionisti);
  • il bene acquistato non può essere ceduto prima del 2° periodo d’imposta successivo all’acquisto.

Come già detto l’agevolazione prevista consiste in un credito d’imposta pari al 15{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali della divisione 28 realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dalla media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Di seguito si propone un esempio di calcolo:

  1.  nel 2015 si effettua un investimento in un bene strumentale incluso nella divisione 28 per 100.000 euro.
  2. Il periodo per il calcolo della media è: 2010-2014.
  3. Nel 2010 gli investimenti sono stati di 150.000; nel 2011 di 130.000; nel 2012 di 80.000, nel 2013 di 90.000, nel 2014 di zero.
  4. Si esclude l’anno 2010 di 150.000, perciò la media sarà: (130.000+80.000+90.000+0): 4= 75.000.
  5. L’eccedenza sarà: 100.000 – 75.000 = 25.000 x 15{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} = 3.750 è il credito d’imposta spettante.

Il credito d’imposta così calcolato va utilizzato esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali uguali, a partire dal 1/01 del 2° anno successivo all’investimento e va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito non viene tassato né ai fini IRPEF/IRES, né IRAP e, nel caso in cui non si utilizzi tutto nell’anno, il residuo si va a cumulare con la quota dell’esercizio successivo.

Maggio 2016