hotel-Il DL n. 83/2014 ha concesso alle imprese alberghiere, esistenti al 1° gennaio 2012, un credito d’imposta pari al 30{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} delle spese sostenute dal 01.01.14 al 31.12.16 per interventi di riqualificazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, per interventi di incremento dell’efficienza energetica e per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.
Beneficiari di tale agevolazione solo le strutture così come definite nel DM 7 maggio 2015, ovvero quelle strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale. Pertanto restano esclusi i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con le modalità previste all’art.17 del D.Lgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto del versamento.
Tuttavia, si precisa, che lo scarto del versamento potrebbe avvenire anche in seguito ai controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.
Si ricorda, infine, che il codice tributo da utilizzare è il 6850 ed è denominato “credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere – D.M. 7 maggio 2015” (sezione “erario” – “anno di riferimento” andrà valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato).