sparti_start-up-1080x641Nell’ambito della soluzione della crisi d’impresa, talvolta si può ricorrere allo scorporo di rami aziendali, al fine di separare il complesso di beni destinato a proseguire l’attività da quello da destinare alla liquidazione.

Tale processo implica che il superamento della situazione di difficoltà aziendale venga perseguito mediante un’operazione di scissione che comporta la creazione di una “bad company”, ovvero di una società che assume il ruolo di “contenitore” per tutti quei beni non ritenuti più strumentali per l’attività d’impresa.

Ovviamente la “bad company” sarà destinata a liquidare i singoli cespiti che la compongono, ed il ricavato sarà utilizzato per soddisfare i creditori della società.

In tali casi, il processo di ristrutturazione aziendale passa attraverso due fasi procedurali, rappresentate da:

  1. valutazione della società, necessaria ad individuare quali elementi del patrimonio sono ritenuti necessari alla continuazione dell’impresa e quali invece non lo sono;
  2. stesura del progetto di scissione, a cura degli amministratori, con l’indicazione dei singoli beni che comporranno il patrimonio della “bad company”;

Tuttavia, pur riconoscendo l’ammissibilità della predetta operazione di scissione, occorre formulare alcune precisazioni, ovvero:

  • nei casi in cui il patrimonio contabile sia negativo, non si può escludere che il valore economico effettivo dello stesso sia di segno positivo. In questi casi al fine di poter procedere con la scissione dovrebbe potersi determinare un rapporto di cambio idoneo a fissare il numero di azioni o quote della beneficiaria spettante a ciascun socio, rientrando in questo caso nella configurazione normale della scissione (cfr. massima L.E.1 – orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai e il Consiglio Notarile di Roma);
  • nei casi in cui il trasferimento abbia “valore zero”, il trasferimento sarà ammissibile qualora vi sia coincidenza tra le compagini sociali della scissa e della beneficiaria, ovvero quando l’intero capitale sociale della scissa sia detenuto dalla beneficiaria.

Ovviamente resta inteso che difficilmente si potrà dare attuazione ad un’operazione di scissione in tutti i casi in cui, per effetto della suddivisione del passivo, lo scorporo possa peggiorare, ad esempio, il grado di soddisfacimento dei creditori della società scissa, a vantaggio dei creditori particolari della società beneficiaria.

In tali circostanze, infatti, sarà necessario che la scissione presenti profili di convenienza incontrovertibili, tali da assicurare una maggiore soddisfazione per tutte le categorie di creditori interessati dall’operazione straordinaria.

Dicembre 2016