Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm del 22.03.2020 entrano in vigore le misure restrittive annunciate dal Governo il 21.03.2020.

In particolare ai sensi dell’art.1 del predetto decreto sull’intero territorio nazionale:

  1. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle previste all’Allegato 1 (consultabile al link alla fine dell’articolo). Le attività sospese possono continuare a svolgere la loro attività esclusivamente in modalità di lavoro a distanza o lavoro agile
  2. è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello nel quale si trovano ad eccezione di casi di comprovata esigenza lavorativa, urgenza o per motivi di salute
  3. restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indispensabili di cui all’allegato 1, nonché deii servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali

In ogni caso resta inteso che le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute al rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

Allegato 1 DPCM 22.03.2020

Marzo 2020