3.3.3.1_D_T_M_501708323_tcm21-21540Molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori, a seguito della recente sentenza della Cassazione n. 9451 del 10.05.2016 si trovano nella possibilità di venir meno all’obbligo di pagamento dell’Irap già nel modello Unico 2016.

Al fine di fruire di tale esenzione occorre verificare alcuni elementi:

  1. svolgimento dell’attività, ovvero si impieghi un unico dipendente o collaboratore ovvero due; in quest’ultimo caso assunti con contratto part-time 50{841a666004a1773c1da6252e3db9d8a347cb84da317510b6502ab3a6f768be11} in quanto ritenuto equivalente ad un’assunzione a tempo pieno.
  2. natura della mansione effettivamente svolta dal collaboratore. In particolare questa non deve concorrere o combinarsi con l’attività esercitata dal titolare. Ciò significa che deve trattarsi di mansione di segreteria o generica o meramente esecutiva che reca all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto generico.
  3. presenza dei beni strumentali, che non devono eccedere la dotazione minima necessaria per l’esercizio dall’attività.

Inoltre, sulla scia della predetta sentenza i contribuenti interessati possono chiedere la restituzione dell’Irap versata presentando un’istanza di rimborso ex articolo 38 Dpr 602/73 nei 48 mesi dal versamento.

Infine, per il periodo d’imposta 2014 si potrà valutare la presentazione della dichiarazione integrativa, mentre per gli acconti 2015 già corrisposti potrà essere presentata la dichiarazione solo per riportare il loro importo a credito e renderlo compensabile con gli altri tributi e contributi.

Maggio 2016