La società fiduciaria può mettere a disposizione e a servizio del sindaco, ai sensi del D. Lgs. n. 88/1992, la propria struttura e la collaborazione di “ausiliari” nello svolgimento d’attività quali, ad esempio, il controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e registri contabili.