L’ennesima sentenza della Corte di Cassazione n.4145 depositata il 02.03.2016, conferma l’ormai consolidato orientamento secondo il quale è sufficiente riportare il credito Iva in dichiarazione per aver diritto al rimborso, potendo poi attivare la procedura di restituzione con la presentazione dell’istanza di rimborso nel termine di prescrizione decennale.
Ancora una volta una società si è vista negare il rimborso dall’agenzia delle Entrate fondando il suo rigetto sul presupposto che la richiesta era stata presentata oltre il termine biennale previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo 546/92. Il provvedimento di diniego veniva così impugnato dinanzi al giudice tributario evidenziando che il credito era stato correttamente riportato nell’ultima dichiarazione presentata dopo la cessazione dell’attività e l’istanza di rimborso era stata presentata entro il termine decennale di prescrizione. Entrambi i giudici di merito si pronunciavano in maniera affermativa circa la spettanza del rimborso. L’Agenzia delle Entrate ricorreva così per Cassazione. I giudici di legittimità, richiamando un orientamento consolidato, hanno ribadito che in tema di rimborso dell’Iva, deve tenersi distinta la domanda di restituzione del credito maturato dal contribuente, rispetto all’adempimento necessario per dar inizio al procedimento di restituzione. Infatti, hanno spiegato, il diritto sorge con la presentazione tempestiva della dichiarazione annuale nella quale è indicato il credito nel quadro RX che si configura, quindi, quale formale esercizio del diritto. Il modello VR, ovvero l’istanza di rimborso, rappresenta solo il presupposto per l’esigibilità del credito e dunque l’adempimento necessario a dar corso al rimborso.
Pertanto, l’indicazione nella dichiarazione rappresenta la manifestazione di volontà di ottenimento dell’Iva a prescindere dalla circostanza che non sia seguita da un’immediata presentazione della domanda di rimborso. Ne consegue che una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al credito, la presentazione dell’istanza non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 21 del Dlgs 546/92, ma solo a quello di prescrizione decennale ex articolo 2946 del Codice civile.
La Cassazione, quindi, ha confermato l’illegittimità del diniego opposto dall’Ufficio e la spettanza del rimborso.
In proposito si segnala che in una risposta ad un question time del ministero dell’Economia del 23 aprile 2015, l’agenzia delle Entrate si era impegnata ad abbandonare i contenziosi pendenti sui rimborsi Iva in tutte le ipotesi di omessa presentazione del modello VR, informando altresì che si sarebbe limitata a rilevare la sussistenza dei presupposti per la spettanza del citato diritto.
Marzo 2016