deposito_bilanciSulla base delle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 a partire dall’esercizio 2016 non sarà più possibile iscrivere nell’attivo dello Stato Patrimoniale i costi di ricerca e pubblicità.

In conseguenza di tali disposizioni nel bilancio relativo al periodo di imposta chiuso al 31.12.2015 occorrerà identificare il corretto trattamento delle spese di ricerca e pubblicità capitalizzate negli esercizi precedenti nonché quelle sostenute nel corso del 2015.

In attesa degli opportuni chiarimenti dell’Oic, a norma dell’art. 12, c. 3, D.Lgs. n. 139/2015, i costi di ricerca e pubblicità iscritti nell’attivo patrimoniale dovrebbero essere eliminati, a partire dall’1.01.2016, mediante imputazione a conto economico, nell’area ordinaria (es. “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”) – a tal proposito si ricorda che l’area straordinaria del conto economico è stata eliminata dal bilancio a partire dall’esercizio 2016.

Alternativamente le spese di ricerca e pubblicità possono essere portate direttamente in diminuzione degli utili a nuovo, secondo le indicazioni dello Ias 8, ovvero imputate direttamente a patrimonio netto.

In altri termini, i costi di ricerca e pubblicità già capitalizzati vengono ammortizzati seguendo l’originario piano di ammortamento anche nell’esercizio 2015, successivamente il valore residuo, in mancanza dei presupposti per la svalutazione per perdita durevole (Oic 9), verrà eliminato a partire dall’1.01.2016.

A questo proposito si ricorda, infatti, che il D.Lgs. n. 139/2015 non contiene disposizioni transitorie che consentano di completare l’originario piano di ammortamento dei costi di ricerca e pubblicità.

E’ evidente che sulla base di tali modifiche si renda necessario fornire un’adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio dell’esercizio 2015, al fine di evidenziare l’effetto negativo prodotto dal D.Lgs. n. 139/2015 sul patrimonio netto all’1.01.2016, se significativo, indipendentemente dalla circostanza che si determini una perdita del capitale sociale, la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento dei costi di ricerca e pubblicità sostenuti nel corso dell’anno 2015, questi dovrebbero essere imputati direttamente a conto economico, non essendo conveniente l’adozione di un piano di ammortamento pluriennale per gli stessi, dal momento che all’1.01.2016 tali oneri dovrebbero essere eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale.

Si ricorda, tuttavia, che tali disposizioni non producono effetti in riferimento alle spese di sviluppo che invece rimarranno capitalizzabili.

Per facilitare l’identificazione dei costi di ricerca e di sviluppo si riporta di seguito la distinzione dell’Oic 24:

  • la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto;
  • lo sviluppo è l’applicazione dei risultati conseguenti all’attività di ricerca.

Aprile 2016