E’ stato definitivamente approvato il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”. Con il novo testo legislativo si intende riorganizzare in modo organico la normativa in tema di procedure concorsuali, con due principali obbiettivi:

  1. permettere l’emersione precoce dello stato di difficoltà delle imprese 
  2. salvaguardare la capacità imprenditoriale di chi va incontro a un fallimento di impresa dovuto a speciali ragioni.

Infatti, tra le novità di maggior rilevanza e che saranno immediatamente in vigore ci sono le modifiche agli articoli 2476 e 2486 del codice civile, in tema di responsabilità degli amministratori delle S.r.l.e di poteri degli stessi amministratori nel caso si venga a verificare una causa di scioglimento della società.

Si tratta di due previsioni con le quali si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, prevedendo espressamente che essi rispondono verso i creditori sociali qualora il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti con l’introduzione di un criterio di liquidazione del danno conseguente all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio.

Lo scopo della norma è sicuramente quello di punire gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi continuando a condurre la società come fosse in bonis e evitando di chiedere aiuto agli organi preposti, così da mettere in pericolo la continuità d’impresa. In particolare, gli amministratori saranno così punibili ogniqualvolta non si attiveranno tempestivamente per far emergere la crisi della società e richiedere l’aiuto all’Organismo di composizione della crisi d’impresa istituito presso le camere di commercio.

Altra novità di particolare rilevo ed immediatamente efficace è la modifica dell’articolo 2086 cod. civ. che obbliga l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Inoltre, l’obbligo imposto dall’articolo 379 del codice della crisi e dell’insolvenza ha modificato l’articolo 2477, commi 3 e 4, cod. civ. in materia di società obbligate alla nomina del collegio sindacale, prevedendo che la nomina dell’organo di controllo e del revisore è obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  4. totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;
  5. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  6. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

In sostanza la vera novità è rappresentata dal fatto che con la nuova formulazione è sufficiente che anche uno solo dei parametri venga superato (sino ad oggi era necessario il superamento di almeno 2 limiti su 3) per dover provvedere alla nomina.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Le soglie sopra menzionate sono applicabili anche alle società cooperative.

Infine, la norma stabilice che la nomina dell’organo di controllo sia effettuata entro 9 mesi. Entro il medesimo termine si dovrà ovviamente provvedere, in via preliminare, anche alle eventuali modifiche dello statuto della società a responsabilità limitata (S.R.L.), quando necessarie. In alcuni casi infatti gli statuti potrebbero già contenere regole di semplice rimando al codice civile per l’eventuale nomina del Collegio Sindacale o del revisore.

Poi, una volta a regime sarà l’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio in cui vengono superati i limiti su esposti a provvedere alla nomina dell’organo di revisione o di controllo.

Da ultimo si segnala come all’interno della riforma venga precisato che nel caso di eventuale inattività dei soci, potrà procedere alla nomina dell’organo di controllo direttamente il Tribunale competente a richiesta di un qualsiasi soggetto interessato e/o in mancanza, su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.

Marzo 2019