????????????????????Grazie al decreto del 18.02.2016 del MiSe (Ministero dello Sviluppo economico), che ha introdotto un apposito modello tipizzato per costituire una start up innovativa, oggi la costituzione di tale tipo di società, avente la forma giuridica di società a responsabilità limitata, diviene ancora più semplice dal momento che non è più obbligatoria la redazione di una atto notarile.
In particolare i contratti di società a responsabilità limitata, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo e/o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle start up, possono essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori nel caso di società pluripersonale o dall’unico sottoscrittore nel caso di società unipersonale.
L’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, devono essere redatti in modalità esclusivamente informatica ed è necessaria l’impronta digitale da ciascun sottoscrittore ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Allo stesso modo, in caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. In tutti i casi, comunque, non è richiesta alcuna autentica delle sottoscrizioni. Tuttavia, il procedimento di sottoscrizione dovrà concludersi entro 10 giorni dal momento della prima sottoscrizione.
L’iscrizione della start up nella sezione speciale del Registro delle Imprese è subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria dell’istituto camerale. Pertanto il documento informatico per l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, deve essere presentato entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.
Una volta ricevuta l’istanza di iscrizione l’ufficio del Registro delle Imprese dovrà verificare:
– la conformità del contratto al modello standard approvato;
– la sottoscrizione da parte di tutti i sottoscrittori o, se società a responsabilità limitata, dell’unico sottoscrittore;
– che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l’apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro 10 giorni dal momento dell’apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale;
– la riferibilità del contratto alle previsioni di cui all’art. 25 D.L. 179/2012 e successive modificazioni;
– la validità delle sottoscrizioni;
– la competenza territoriale;
– l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società;
– la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale;
– l’esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico;
– la presentazione contestuale della domanda di iscrizione nella sezione speciale della start up innovativa.
In caso di esito positivo delle verifiche, l’ufficio del Registro provvederà all’iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

 

Marzo 2016