Statistics_Electronic_Discovery1-300x250Le modifiche alle norme codicistiche sul bilancio contenute nel Dlgs 139/2015 – obbligatorie dall’esercizio 2016 – determinano un necessario adeguamento da parte del legislatore fiscale nazionale.
In particolare le imprese devono iniziare a valutare l’entità di tali modifiche, poiché le scelte che verranno assunte influiranno già sulla determinazione del reddito imponibile del periodo d’imposta in corso (e, di riflesso, sulla fiscalità differita da rilevare in bilancio).
Nel seguito si sintetizzano le principali norme valutando i possibili impatti:
Poste straordinarie
Un primo elemento da considerare è l’eliminazione dal conto economico dell’area E, dedicata a gli oneri e proventi straordinari. Pertanto, le poste che precedentemente trovavano allocazione in tale sezione verranno rilevate, nella maggior parte dei casi, assieme a quelle di natura ordinaria, “risalendo” il conto economico e con disclosure in nota integrativa.
Fiscalmente l’impatto è notevole, in particolare ai fini delle imposte dirette, vi sono diverse disposizioni che fanno riferimento a grandezze che si basano su voci che concorrono a determinare il risultato operativo, basti pensare ad esempio: al Rol per la deducibilità degli interessi passivi, al Mol per le cause di disapplicazione delle società non operative, all’ammontare su cui si calcola la soglia di deducibilità per le spese di rappresentanza. A questo punto spetterà al legislatore fiscale decidere se mantenere invariate le regole di calcolo o “disinnescare” le poste straordinarie, staccandosi così dalle risultanze di bilancio.
Nel primo caso, vi saranno vantaggi e svantaggi per le imprese, nel secondo invarianza di effetti, ma maggiori difficoltà applicative.
Sicuramente, invece, andrà riscritto il comma 4 dell’articolo 5 del Dlgs 446/1997 , che regola il «principio di correlazione» in ambito Irap, introdotto proprio per disciplinare i componenti straordinari collegati a voci rilevanti passate o future. Presumibilmente, si agirà “al contrario”, estromettendo dalla base imponibile Irap le voci non correlate iscritte ora nelle aree A e B del conto economico.
Costo ammortizzato
Altrettanto difficoltosa rischia di essere la valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati con il criterio del costo ammortizzato, per le non ammesse alla redazione del bilancio abbreviato. Andranno, infatti, disciplinati gli oneri e proventi finanziari che emergono da questa differente valutazione, come accaduto per i soggetti Ias con il comma 1-ter dell’articolo 110 Tuir.
Si ricorda tuttavia che il nuovo criterio civilistico può non essere applicato alle voci riferite a operazioni che – all’apertura del primo esercizio che inizia dal 1° gennaio 2016 – non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Spese di pubblicità e ricerca
In merito all’eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, gli aspetti da prendere in considerazione sono due, anche ai fini Irap:
il comportamento a regime e lo “smaltimento” degli oneri residui nell’ultimo bilancio chiuso con le vecchie regole.
In riferimento al primo aspetto, il legislatore potrebbe ritenere necessario adeguare il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 108 Tuir con la conseguenza che la scelta potrà cadere alternativamente sulla deducibilità integrale o su una ripartizione fiscale effettuata extracontabilmente.
In merito agli oneri residui, invece, molto dipenderà anche dalla scelta dell’Oic sulla loro collocazione a cui dovrà necessariamente “agganciarsi” la scelta del legislatore fiscale per dettarne la deducibilità.
Derivati
L’iscrizione contabile, a conto economico o nel patrimonio netto a seconda dei casi, di nuove voci che emergono dalle modifiche alla rilevazione dei derivati dovrà essere disciplinata fiscalmente, presumibilmente attraverso un adeguamento dell’articolo 112 Tuir.