Vede la luce nella legge di conversione del decreto Sblocca-cantieri la soluzione di compromesso sulla revisione dei parametri per la nomina degli organi di controllo interno nelle Srl, attualmente previsti dal nuovo Codice della crisi di impresa. L’intervento correttivo opera sostanzialmente il raddoppio dei parametri precedenti contenuti nell’art. 2477 C.C. prevedendo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (revisore legale, sindaco unico o collegio sindacale) se per due esercizi consecutivi viene superato almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media nell’esercizio, 20 unità.

La cessazione dell’obbligo, invece, è connessa al mancato superamento di queste soglie per almeno 3 esercizi consecutivi.

Le soglie erano già state oggetto di modifica ad opera del D.Lgs. 14/2019, recante il Codice della Crisi di Impresa. Il testo ora definitivamente approvato costituisce un buon compromesso tra le soglie previgenti (più elevate) e quelle poi introdotte dal Codice della Crisi (eccessivamente ridotte).

Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il termine del 16.12.2019 entro il quale le società dovranno provvedere alla nomina e a uniformare, se necessario, l’atto costitutivo e lo statuto.