E’ in vigore dal 21 dicembre 2021 l’obbligo,  a carico dei committenti, di effettuare una comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro.

L’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale riguarda i soli committenti che operano in qualità di imprenditori.

Sono quindi esclusi i professionisti e gli enti del terzo settore che non svolgono attività commerciale.

I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:

– l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;

– l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;

– il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;

– l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;

– la corresponsione di un corrispettivo.

Sono  escluse dall’obbligo:

  1. le collaborazioni coordinate e continuative, già soggette a Unilav;
  2. i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del decreto legge 50/2017 (cosiddetti ex voucher)già soggetti a precise comunicazioni operative;
  3. le professioni intellettuali, in quanto oggetto dell’apposita disciplina contenuta nell’art. 2229 del Codice civile..

La comunicazione dovrà contenere:

  1. i dati del committente e del prestatore;
  2. il luogo della prestazione e una sintetica descrizione dell’attività;
  3. la data di inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.
  1. l’ammontare del compenso, qualora risulti definito al momento del conferimento dell’incarico.