Il Decreto Ristori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020, emanato per far fronte all’emergenza finanziaria conseguente all’epidemia di Coronavirus comprende  misure di sostegno alle imprese, ammortizzatori sociali e lavoro.

I punti principali sono:

  • Contributo a fondo perduto spettante alle attività recentemente sospese o limitate dal DPCM 24.10.2020 (articolo1)

Il contributo spetta alla duplice condizione che:

– si eserciti, alla data del 25.10.2020, un’attività ricompresa nell’allegato al DL 137/2020 contenente l’elenco esaustivo dei codici ATECO interessati. Detto elenco potrà essere integrato dal MISE in modo da destinare il fondo ulteriore di 50 milioni di euro stanziato per finalità di ristoro per quelle attività attualmente non incluse nell’allegato al decreto;

– nel mese di aprile 2020 si possa dimostrare calo di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019. Tale contrazione del fatturato non è richiesta per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 2019.

Per rendere più rapida la corresponsione delle somme,  viene previsto l’accredito diretto sul conto corrente per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio (art. 25 del D.L. 34/2020), non essendo richiesta la presentazione di alcuna istanza.

Solo i contribuenti che non hanno già richiesto il contributo a fondo perduto dovranno presentare, invece, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo già erogato, facendo riferimento alle percentuali indicate per ciascun codice Ateco dalla tabella allegata al provvedimento (ristori pari al 150% del contributo a fondo perduto per il settore alberghiero e attività di gelateria, pasticceria, bar e altri esercizi senza cucina, pari al 200% per i ristoranti e 400% per le discoteche).

 

L’importo del nuovo contributo non può essere superiore a euro 150.000.000.

  • Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 3)

Viene istituito un apposito fondo destinato al’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che  hanno cessato o ridotto la loro attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

  •  Sospensione delle procedure esecutive immobiliari (articolo 4)

Fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 all’entrata in vigore del decreto ristoro.

  • Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura (articolo 5)

  Il dl Ristori ha previsto :

  • un incremento delle risorseper il sostegno agli operatori turistici, dalle agenzie di viaggio e i tour operator alle guide e gli accompagnatori turistici
  • un’indennità da 000 europer i lavoratori stagionali del turismo, inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato, che:
  1. hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto
  2. hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,
  3. non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Lo stesso bonus una tantum spetta anche agli stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli autonomi privi di partita IVA, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

Tra le misure del dl Ristori c’è anche un rimborso con voucher per gli spettacoli dal vivo previsti dal 24 ottobre e fino a gennaio 2021 e saltati per le nuove restrizioni anti-Covid.

La misura vale anche per “i titoli acquistati dal 1° al 24 ottobre non fruiti” finora e “non fruibili fino al 31 gennaio 2021“.

Prevista inoltre l’estensione al 30 Giugno 2021 del bonus vacanze, riconosciuto dall’art. 176 del decreto Rilancio per valorizzare il turismo italiano.

  • Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (articolo 17)

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Ai soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

 

 

  • Credito d’imposta sugli affitti (articolo 8)

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 DL Rilancio spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

L’estensione, tuttavia, è limitata alle imprese che svolgono le attività soggette a restrizioni con i D.P.C.M. di ottobre e i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella allegata al Decreto.

  • Cancellazione della seconda rata IMU (articolo 9)

Per l’anno 2020, viene cancellata la seconda rata dell’imposta municipale propria per le imprese dei settori elencati nella tabella di cui all’Allegato 1 del decreto-legge.

Oltre alle strutture turistico ricettive e agli stabilimenti termali, già esentati dal pagamento della seconda rata ai sensi dell’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cfr. nostra circolare n. 377 del 2020), sono ora ricomprese altre attività tra cui ristoranti, gelaterie, bar, eccetera.

L’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per gli immobili in cui si esercitano le già menzionate attività (e per le relative pertinenze) è applicabile a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

  • Integrazione salariale, blocco dei licenziamenti, sgravio contributivo (articolo 12)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario o cassa integrazione in deroga) per una durata massima di sei settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

 Fino al 31 gennaio 2021 è precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra riportati è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico previsto all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cfr. nostre circolari n. 331 e n. 333 del 2020), per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale sopra indicati.

È prorogata l’erogazione dell’indennità una tantum di 1.000 euro ai beneficiari individuati dall’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cfr. nostre circolari n. 331 e n. 333 del 2020) ed è prevista l’erogazione della medesima indennità alle altre categorie di lavoratori già destinatari di misure di sostegno.

Sospensione del versamento dei contributi (articolo 13)

Per i datori di lavoro operanti in alcuni settori, inclusi quello alberghiero e termale, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.