electionimage_7Nell’attuale disciplina dettata dal Codice Civile non si riscontrano disposizioni relative al comportamento da tenere a seguito della riduzione del capitale delle Società Cooperative. Tale situazione, pertanto, implica a livello interpretativo e operativo, la necessità di individuare il comportamento da tenere nell’ipotesi di perdite che vadano ad intaccare il capitale.

Infatti, seppure ai sensi del Codice Civile la perdita del capitale sociale rappresenti una causa di scioglimento delle società, al contempo, la stessa disciplina non ricomprende tra le cause di scioglimento l’ipotesi della sola riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

A questo punto appare opportuno soffermarsi su quale sia l’ambito applicativo delle previsioni dettate dal Codice Civile per le società cooperative.In linea generale, si può affermare che anche per la società cooperativa la perdita integrale del capitale sociale rappresenti una causa di scioglimento che potrà essere evitato solamente mediante la ricostituzione dell’intero ammontare del capitale.

Al contrario, nel caso in cui la società cooperativa versi in una situazione di perdita che comporti unicamente la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale occorre individuare quale sia la disciplina codicistica a cui bisogna rifarsi. A questo proposito giova evidenziare, prima di tutto, come per la dottrina prevalente il capitale sociale nelle società cooperative non svolga lo stesso ruolo che questo viene ad assumere nella s.p.a. e nella s.r.l. Allo stesso modo è diffuso il convincimento che molte delle disposizioni previste per questi ultimi tipi societari siano inapplicabili.

Pertanto, considerato che anche le società cooperative possono subire perdite, si ritiene opportuno che laddove la perdita sia tale da incidere per oltre un terzo sul capitale sociale, possono trovare applicazione in quanto compatibili con la disciplina delle società cooperative, le previsioni di cui agli artt. 2446, primo comma, C.C. e quelle contenute nell’art. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, C.C.. Ovvero, se il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, i soci della cooperativa, dopo essere stati convocati ai fini della riunione in assemblea ed essere stati informati adeguatamente dall’organo di amministrazione o dall’organo di controllo, possono rinviare la decisione di ridurre il capitale sociale, anche qualora il valore di quest’ultimo rimanesse inferiore nel corso degli anni ai due terzi del suo valore indicato nello stato patrimoniale.

Per contro, non superano il vaglio di compatibilità con la disciplina degli enti mutualistici, le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell’art. 2446 C.C. e dei commi quarto, quinto e sesto dell’art. 2482-bis c.c., tenuto conto, comunque, che la riduzione eventuale del capitale sociale non comporta modifica dell’atto costitutivo.

Ottobre 2016