shutterstock_232590190-1471477572Dalla lettura della Sentenza n. 208 del 27.05.2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, si evince come soltanto a seguito degli esiti del contraddittorio fra l’ufficio ed il contribuente il redditometro può acquisire la valenza di una presunzione semplice.

In questo nuovo scenario, quindi, il contraddittorio preventivo assume la valenza di fase centrale dell’intero procedimento di accertamento standardizzato da redditometro, al pari di quanto avviene negli studi di settore.

La predetta Sentenza, infatti, ha confermato la legittimità dell’accertamento sintetico emesso dall’ufficio proprio perché basato su un contraddittorio preventivo con il contribuente che aveva consentito la riduzione dell’iniziale pretesa.

In realtà la pronuncia della CTP presenta dei risvolti interessanti sia per le argomentazioni in essa contenute sia per la novità della materia.

Per l’appunto, secondo la Ctp il nuovo redditometro è un accertamento standardizzato, fondato su dati aventi natura indicativa di normalità basati su insiemi di soggetti omogenei e come tale esso risulta “fondato sul presupposto logico secondo cui la disponibilità di beni è indice della sussistenza di un reddito adeguato a sostenerne le spese di gestione”.

In tal modo, sulla base di presunzioni indicative di capacità contributiva, il nuovo redditometro determina il reddito complessivo presunto del contribuente. Tuttavia al contribuente è concessa la possibilità di dimostrare, anche prima della notifica dell’accertamento, che il maggior reddito ad esso attribuibile è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’impostapertanto è evidente come il reddito determinato attraverso il nuovo redditometro non può che avere un valore indicativo e potenziale.

Alla luce di tale Sentenza appare ovvio come anche al nuovo redditometro si possono ora applicare i principi delle famose sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione relative agli studi di settore. Infatti, come ribadito dalla Ctp di Rieti, se l’accertamento sintetico costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena nullità dell’accertamento, con il contribuente … ed il cui esito deve far parte della motivazione dell’accertamento – allora da ciò deriva che anche nel nuovo redditometro il contraddittorio preventivo rappresenta un momento essenziale del procedimento di determinazione presuntiva dei ricavi.

Concludendo possiamo dire come l’accertamento con il nuovo redditometro è del tutto simile a quello basato sugli studi di settore con la conseguenza che la procedura da seguire deve necessariamente fondarsi sugli stessi passaggi logici, pena la nullità dell’avviso di accertamento.

Settembre 2016