Il D.L. 14.02.2016, n. 18, convertito dalla L. 8.04.2016, n. 49, tra i vari provvedimenti contenuti ha apportato modifiche al Testo Unico Bancario, intervenendo nuovamente sulla questione dell’anatocismo, ovvero la capitalizzazione degli interessi.
Come sappiamo tale pratica finanziaria prevede che gli interessi maturati, scaduti e non pagati su una determinata somma di denaro e durante un determinato periodo vengano aggiunti alla somma di denaro iniziale, per costituire, a loro volta, capitale e fruttare così ulteriori interessi per i periodi successivi.
In dettaglio le nuove disposizioni hanno modificato tale disciplina stabilendo in particolare che:
- nei rapporti di c/c o di conto di pagamento sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Periodicità che comunque non dovrà essere inferiore ad un anno.
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, che saranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
- per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: gli interessi debitori saranno conteggiati al 31 dicembre e diventeranno esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Inoltre, il cliente potrà autorizzare l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata sarà considerata sorte capitale.
A questo proposito torna utile ricordare che la Legge di stabilità 2014 era già intervenuta in materia bancaria stabilendo che: nelle operazioni in c/c fosse assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e che gli interessi periodicamente capitalizzati non potessero produrre interessi ulteriori.
Tuttavia le modifiche apportate con quest’ultimo intervento intendono favorire ulteriormente la clientela, prevedendo non solo la medesima periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori ma anche che la stessa non possa essere comunque inferiore ad un anno, rendendo quindi illegittimo l’addebito trimestrale degli interessi oltre al divieto di anatocismo esteso ai finanziamenti su carte di credito.
Ciò nonostante, anche questa nuova riformulazione del Testo Bancario delega al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio la fissazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie e pertanto, finché tale organismo non delibererà in merito, proseguirà il contenzioso tra banche e clienti.