Il 30.04.2016 scade il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016. Tale termine, però, non è perentorio in quanto l’assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio può essere convocata entro 180 giorni dal termine dell’esercizio sociale.
Tuttavia questa eventualità non rappresenta una libera facoltà per gli amministratori, ma ai fini dell’applicazione del rinvio devono ricorrere specifiche condizioni disciplinate dal Codice Civile.
Infatti, secondo l’articolo 2364 c.c., l’atto costitutivo può stabilire che in specifiche situazioni (es. redazione del bilancio consolidato) la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio possa avvenire entro 180 giorni, rispetto ai canonici 120 giorni fissati ordinariamente dal legislatore.
E’ evidente, quindi, che tale deroga temporale è subordinata alla presenza di “particolari esigenze” con specifico riferimento alla struttura e all’oggetto sociale.
Alla stessa stregua possono godere della deroga le società che operano in settori particolari, quali quello edilizio o agricolo.
Ancora, possono essere causa di rinvio eventuali variazioni del sistema informatico e dei criteri di rilevazione delle operazioni (conseguenti spesso a cambiamenti nei principi contabili).
Si ricorda, inoltre, che la proroga può anche essere necessaria a seguito dell’eventuale dimissione del responsabile amministrativo o di soggetti che ricoprono un ruolo amministrativo nell’impresa.
Infine, devono essere considerate eventuali “cause di forza maggiore” quali ad esempio furto, incendio ed alluvione, nonché la sopraggiunta o momentanea impossibilità dell’amministratore unico alla redazione del progetto di bilancio.
A livello operativo la verifica dell’esistenza di motivi che consentano il differimento dei termini di approvazione bilancio è di competenza degli amministratori che in presenza delle suddette motivazioni devono specificarne le ragioni nella relazione sulla gestione.
Ovviamente, nei casi in cui la redazione di quest’ultima non sia obbligatoria tale indicazione andrà riportata nella nota integrativa.
A completamento di quanto sin qui detto si precisa che il termine di 120 giorni postdatabile a 180 si riferisce esclusivamente alla prima convocazione; infatti, qualora tale assemblea andasse deserta, o non raggiungesse il quorum necessario, gli amministratori dovranno necessariamente fissarne una seconda entro 30 giorni.
Aprile 2016