Con la sentenza n.7291 del 13 Aprile 2016 le sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate sul problema dell’assoggettabilità all’IRAP da parte degli studi medici associati.
In particolare secondo la predetta sentenza lo svolgimento in forma associata dell’attività di medicina generale non è assimilabile alle associazioni senza personalità giuridica quali ad esempio gli studi associati di avvocati o commercialisti.
Allo stesso modo neanche il sostenimento di spese per terzi collaboratori da parte di queste strutture è idoneo a configurare l’ipotesi di autonoma organizzazione richiesta ai fini dell’assoggettabilità all’imposta regionale sulle attività produttive.
La sentenza n.7291 si pone quindi in netto contrasto tra quanto sostenuto negli anni precedenti sia dal fisco che da numerose sentenze della stessa Cassazione. Infatti, la sentenza del 13 Aprile 2016 specifica come : “… non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione tra professionisti nella forma associativa della medicina di gruppo … essendo questo, piuttosto, un organismo promosso dal Ssn, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mediante l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale”.
Con tale pronuncia la Cassazione ha respinto la tesi del fisco che configurava la medicina di gruppo come una forma associativa similare all’associazione professionale vera e propria con la conseguenza della sua assoggettabilità all’IRAP. Tale fattispecie, infatti, era stata oggetto della Circolare n.28/E del 2010 con la quale l’Amministrazione Finanziaria affermava che seppure la disponibilità di uno studio attrezzato non possa essere considerata indice di autonoma organizzazione in se, tuttavia il presupposto impositivo è ravvisabile laddove si sostengano costi per terzi collaboratori.
La sentenza oggetto della recente pronuncia della Cassazione smentisce, invece, tale tesi precisando che nel caso in esame … la spesa per la collaborazione di terzi è risultata di modesta entità tale da rappresentare la risultante minima ed indispensabile per assicurare il servizio di segreteria telefonica ed alcune prestazioni infermieristiche.
Ipotesi questa ben lontana dal rappresentare un presupposto giustificativo per l’assoggettabilità dello studio medico all’IRAP.
Aprile 2016