planning - database managementCon l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 anche la Nota Integrativa allegata al bilancio è stata oggetto di numerose modifiche.

In particolare il recepimento della Direttiva 2013/34 intervenendo sul tema della rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni (prevista nel nostro ordinamento dall’art.2423 C.C.) concede la facoltà di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

Tuttavia, nel caso in cui l’impresa non rispetti tali obblighi è indispensabile che essa spieghi chiaramente in Nota Integrativa quali siano le circostanze che hanno indotto gli amministratori a ritenere il comportamento irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Per di più, il D.Lgs. 139/2015, oltre che introdurre il concetto generale della rilevanza, ha apportato numerose modifiche al contenuto della Nota Integrativa. In particolare, nell’art. 2427, c. 1 C.C. sono stati inseriti nuovi punti, rappresentati da:

  1. punto 22- quarter: la nota integrativa deve riportare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.Con questa nuova disposizione, quindi, l’informazione, precedentemente contenuta nella relazione sulla gestione si sposta alla nota integrativa.
  2. punto 22-quinquies: la società deve indicare in nota integrativa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
  3. punto 22- sexies: la società deve indicare in nota integrativa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
  4. punto 22-septies: nella nota integrativa devono essere inserite le eventuali proposte di destinazione degli utili e di copertura delle perdite.

Come è facile intuire l’obiettivo di queste nuove disposizioni è quello di consentire al lettore del bilancio d’esercizio di comprendere al meglio la “dimensione” dell’azienda e di raccogliere tutte le informazioni necessarie poter valutare in maniera quanto più oggettiva possibile la singola impresa e/o il gruppo a cui la stessa appartiene.

Con il predetto decreto, inoltre, è stato oggetto di revisione anche l’art. 2427-bis C.C. dedicato all’informativa sugli strumenti finanziari. Nel dettaglio il comma 1 prevede che nella Nota Integrativa vengano indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

  1. il fair value;
  2. le informazioni sull’entità e natura degli stessi (andranno indicati anche i termini e le condizioni che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri);
  3. nei casi in cui il fair value non è stato determinato sulla base di evidenze di mercato andranno indicati gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche valutazione;
  4. le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
  5. una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

Novembre 2016